STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“ASTER ACADEMY”

 

ART. 1 – COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

 

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’associazione denominata “ASTER ACADEMY International” in abbreviazione “ASTER ACADEMY” con sede in Santa Marinella, Via della libertà 4/c 00058, regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

L’Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3.

L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale nazionale e internazionale.

 

 

ART. 2 – DURATA

L’Associazione ha durata illimitata.

 

ART. 3 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione, si propone di promuovere la cultura nelle sue diverse forme, la promozione della cultura umanistica e scientifica, della storia e delle tradizioni dei Popoli, delle problematiche economiche e sociali, dell’uomo, della natura e del territorio. Promuovere i valori etici e morali, sull’integrazione, difesa e tutela delle minoranze e dei diritti umani. Promuovere lo sport e la cultura sportiva.

Essa ha lo scopo di:

  1. Svolgere attività di promozione culturale con eventi, iniziative, convegni e spettacoli: musicali, teatrali, cinematografici, letterari, artistici.
  2. Attività di solidarietà e di cooperazione culturale con i relativi paesi in cui vengono fondate le rispettive sedi nazionali dell’Associazione.
  3. Attività di promozione culturale con la realizzazione di supporti: web, audio, video, stampa, il cui contenuto implica una diffusione della conoscenza nelle diverse espressioni che rispecchi i principi, gli scopi e l’oggetto sociale dell’Associazione.
  4. Attività di sostegno e scambio di manifestazioni culturali: artistiche, letterarie, teatrali, cinematografiche, musicali tra paesi. Incluse manifestazioni di interesse sociale e umanitario.
  5. Attività volte allo sviluppo delle relazioni scolastiche ed universitarie.
  6. Attività educative e formative della scuola nel campo degli studenti, per diffondere la cultura nelle sue diverse espressioni.
  7. Attività rivolte alla salute e al benessere.
  8. Attività di formazione professionale.
  9. Attività di promozione del turismo culturale con le rispettive sedi nel territorio nazionale ed estero.
  10. Iniziative di sostegno allo sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.
  11. Attività nel campo del terzo settore dell’associazionismo e della finanza etica.
  12. Attività di ricerca e documentazione ed iniziative editoriali, di informazioni, di servizio nel settore delle comunicazioni di massa e delle nuove tecnologie.
  13. La costituzione ed erogazione di borse di studio o sovvenzioni a persone e/o Enti che, a giudizio del consiglio direttivo, svolgano attività utili agli scopi dell’Associazione.
  14. Attività per la difesa e tutela degli animali e del territorio.
  15. Promuovere il diritto alla salute e l’applicazione sostanziale del principio di libertà di cura del paziente formalmente sanciti nell’ordinamento costituzionale del nostro Paese (art. 32 e 13 della Carta Costituzionale).
  16. Istituzione e organizzazione di premi (nazionali e internazionali) e riconoscimenti: musicali, letterari, teatrali, cinematografici, artistici.
  17. Promuovere l’integrazione e l’istruzione e lo sviluppo sociale e culturale.
  18. Collaborare con altre Associazioni o Enti che condividono le medesime finalità e scopi per iniziative e attività che rispecchiano i principi costituenti dell’Associazione.
  19. Istituire delle commissioni di studio e ricerca con il coinvolgimento di competenze professionali e accademiche in campo scientifico e umanistico.
  20. Promuovere e organizzare corsi di interesse culturale e professionale: giornalismo, arte, letteratura, cinematografia, teatro, musica e spettacolo in genere. Nonché corsi di diffusione scientifica, filosofica e umanistica in genere.
  21. Realizzare momenti di incontro specifici (eventi, dibattiti, etc.) tra i pazienti, la comunità scientifica, le istituzioni sanitarie (es. Ministero della Salute, Istituto Superiore e Consiglio Superiore della Salute, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ordine dei medici ed altre istituzioni del settore) il mondo accademico (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, etc) i centri di ricerca, per lo scambio delle presunte esperienze di guarigione, per offrire ad altre persone la libertà di scegliere, con consapevolezza, il proprio percorso di cura.
  22. Ricerca nel settore delle cure alternative che mirano al benessere psicofisico della persona.
  23. Promuovere campagne volte alla raccolta di fondi da destinare alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione o a supporto di altri Enti-Associazioni-Onlus che condividono gli stessi principi.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

 

ART. 4 – I SOCI

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

  1. Soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
  2. Soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
  3. Soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione;
Solo i soci Fondatori hanno diritto di voto.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

 

ART. 5 – MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e versamento della quota di iscrizione con cadenza annuale.

La quota di iscrizione può essere variata con cadenza annuale previa delibera del Consiglio Direttivo.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

 

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:

  1. Per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  2. Per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
  3. Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  4. Per indegnità;
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 anno.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244 c.c.).

 

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

  1. A partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
  2. A partecipare alle Assemblee;
  3. Ad accedere alle cariche associative;
  4. A prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia;
Tutti i soci sono tenuti:
  1. Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. A frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  3. A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
  4. A versare la quota associativa annuale;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati fondatori maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

 

ART. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio direttivo;
  3. Il Presidente dell’Associazione;
  4. Il Vice-presidente;
  5. Il Tesoriere;
  6. Il Segretario Generale;
  7. Il Vice Segretario;

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

ART. 9 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

 

ART. 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità (vedi art. 20 c.c.).

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

  1. Approva i bilanci consuntivo e preventivo;
  2. Elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
  3. Delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
  4. Delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci;
  5. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  1. Sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  2. Sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 7 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 3 mesi (ridotti a 15 giorni in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione¹, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

 

ART. 11 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

 

ART. 12 – VOTAZIONI

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

 

ART. 13 – VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Tesoriere e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede.

 

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.

Esso è formato da 3 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente, un Tesoriere, un segretario generale e un vice segretario.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. Curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
  3. Curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
  4. Predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
  5. Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
  6. Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 2 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

 

ART. 15 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

 

ART. 16 – I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

  1. il libro dei soci;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
  4. il libro giornale della contabilità sociale;
  5. il libro dell’inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo in ogni pagina.

 

ART. 17 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

 

ART. 18 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

 

ART. 19 – GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.

(oppure “Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori sono determinati dall’Assemblea dei soci”).

È vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

 

ART. 20 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

  1. Da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
  2. Dai contributi dei propri soci;
  3. Da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
  4. Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 21 – ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea (vedi art. 20 c.c.).

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 7 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

 

ART. 22 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

All’atto dello scioglimento è fatto obbligo all’associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 23 – SEDI REGIONALI

L’associazione può istituire delle sedi regionali, provinciali o comunali in tutto il territorio nazionale. Il coordinamento spetta ad un coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo.

Il comitato regionale, provinciale o comunale conferma la propria adesione all’associazione firmando un Regolamento Organico Nazionale emanato dal Consiglio Direttivo che implica l’adesione all’oggetto e allo scopo sociale del presente statuto.

Il comitato o un gruppo di soci può costituire un’associazione, fondata da un gruppo di soci fondatori per aderire all’associazione “Aster Academy International”. Per essere da questi riconosciuta, dev’essere denominata “Aster Academy” aggiungendo il nome della regione rispettiva dove è fondata la sede. Negli articoli dello statuto deve specificare:

  1. la propria territorialità regionale,
  2. l’adesione agli scopi, principi e oggetto sociale del presente statuto,
  3. l’adesione al Regolamento Organico Nazionale redatto dal Consiglio Direttivo della “Aster Academy International” con sede in via della libertà 4/c, Santa Marinella (Rm)

Sia nel caso di “Comitato Regionale” o “l’Associazione Regionale” regolamentata con un proprio statuto, tutti gli aderenti o i soci debbono essere tesserati dall’associazione “Aster Academy International”.

 

ART. 24 – SEDI INTERNAZIONALI

L’associazione può fondare sedi estere nominando un Coordinatore Nazionale nel rispettivo paese dove la sede è fondata.

La sede estera può essere riconosciuta per mezzo di accordo sottoscritto con il consiglio direttivo della “Aster Academy International” e può essere formalizzata in due modi: per mezzo di istituzione di un Comitato Nazionale aderente alla normative e leggi vigenti nel rispettivo paese in cui è istituito, oppure, per mezzo di uno statuto costituito e registrato secondo normative e leggi vigenti nel rispettivo paese di fondazione.

Nel caso di un Comitato Nazionale, esso può essere riconosciuto dalla “Aster Academy International” per mezzo di un accordo sottoscritto e firmato da ambo le parti e sottoscrivendo l’apposito Regolamento Organico Internazionale redatto dal Consiglio Direttivo della “Aster Accademy International”. Tutti gli aderenti al comitato debbono essere tesserati regolarmente dalla “Aster Accademy International” con sede in via della libertà 4/c Santa Marinella (Rm). Il nome del Comitato Nazionale deve essere “Aster Academy” affiancato dal nome della rispettiva nazione dove esso è istituito.

La sede estera può essere istituita anche con uno statuto registrato secondo la normativa del paese ove è registrata e per essere riconosciuta come sede dalla “Aster Academy” deve:

  • Riportare lo stesso nome “Aster Academy” seguito dal nome della nazione dov’è istituita.
  • Nel proprio statuto deve inserire gli scopi e l’oggetto sociale del presente statuto,
  • Dichiarare l’adesione al Regolamento Internazionale emanato dal Consiglio Direttivo della presidenza della “Aster Academy” sede via della libertà 4/c Santa Marinella (Rm).

 

ART. 25 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Santa Marinella (Rm) li 21/07/2015